Gli ACCONTI TASSE e l’ACCONTO IVA di Dicembre

L’acconto delle tasse (Luglio), II acc.to tasse (Novembre), Acconto Iva (Dicembre) … ma è proprio obbligatorio pagarli ?E come vengono conteggiati? E possibile non pagarli ?

Le succitate domande sono all’ordine del giorno in un qualsiasi Studio !

Sono obbligato a pagare gli acconti ? SI, purtroppo gli acconti sono obbligatori – a parte rarissimi casi di chiusure di p.iva in perdita ovvero chiusure in corso d’anno con il primo acconto già versato – ! Ovviamente si può sempre decidere di non pagarli  e di effettuare successivamente il ravvedimento (vedi articolo sul ravvedimento) in un momento di maggiore disponibilità economica.

Come vengono conteggiati ? Vengono conteggiati secondo il metodo storico, in pratica si guarda l’anno precedente  e da questo si desume l’acconto. Nel caso delle tasse, si guarda il saldo dell’anno precedente – nello specifico il rigo RN34 della dichiarazione dei redditi, detto anche rigo differenza  – e si fa pagare il 40% di tale importo a Giugno/Luglio, mentre il rimanente 60% a Novembre. In questo modo,   se l’anno successivo abbiamo il medesimo reddito, il nostro saldo sarà pari a ZERO, poichè abbiamo già versato gli acconti corretti, e quindi verseremo solo i nuovi acconti . In caso di reddito superiore, il saldo sarà pari alla differenza tra il dovuto e quanto già versato.  Nel caso dell’Iva invece, si guarda la liquidazione del IV trimestre dell’anno precedente (o il mese di Dicembre per i mensili) – attenzione a togliere  il precedente acconto versato – e si calcola l’88%. Tale acconto versato al 27 dicembre, verrà utilizzato per pagare meno iva al 16 Marzo dell’anno successivo (o Gennaio nel caso dei mensili)

E’ possibile non pagarli ? NO, come già scritto,  purtroppo non è possibile non pagarli , ma in alcuni casi è possibile ridurli ! Nel caso in cui si abbia certezza di avere un reddito inferiore all’anno precedente (per le tasse) o un debito iva reale inferiore all’acconto (per l’iva), allora è possibile procedere con il c.d. metodo previsionale, e quindi ridurre gli acconti. Tale operazione però non è esente da pericolo: qualora in sede di conguaglio ci si rendesse conto che la riduzione è stata eccessiva rispetto al previsionale, si dovrà pagare il dovuto più la sanzione e gli interessi.

Perchè è facile sbagliare nella riduzione? Perchè in una dichiarazione dei redditi sono innumerevoli gli aspetti che provocano un aumento/diminuzione della tassazione, vedasi ad esempio gli oneri detraibili (spese mediche, assicurazioni vita/infortuni, interessi mutuo, spese per ristrutturazioni…ecc…) e gli oneri deducibili (inps, polizze deducibili..ecc…) , con la conseguenza che una diminuzione del fatturato non significa automaticamente una diminuzione della tassazione; si pensi ad esempio come una diminuzione del fatturato a cui corrisponde una diminuzione dei costi non produca una diminuzione dell’utile….oppure una diminuzione di fatturato a cui si affianca non solo una diminuzione dei costi ma anche un mancato pagamento dell’inps possa addirittura generare un utile fiscale superiore rispetto al precedente anno !! Casi limite ? No,purtroppo no….

Ovviamente, in presenza di un fatturato significativamente  inferiore , si potrà senza alcun dubbio procedere ad una riduzione sostanziosa degli acconti senza temere  di rischiare troppo.

Lo Studio valuta anticipatamente tutte le casistiche in cui una riduzione degli acconti è palesemente auspicabile – idem i casi in cui l’acconto può essere azzerato completamente – ed è ovviamente a disposizione della Clientela per valutare anche tutte le situazioni personali.

Domande frequenti sull’ACCONTO IVA DI DICEMBRE

– non ho emesso fatture/scontrini nel 4 trimestre , devo versare l’acconto ? NO, non essendoci iva da versare  non è dovuto nemmeno l’acconto

– non ho emesso fatture/scontrini nel 4 trimestre , perchè mi avete comunicato l’acconto iva se comunque io chiuderò a credito? Come spiegato il calcolo nasce dal IV trimestre dell’anno precedente, lo Studio quindi non può sapere agli inizi di Dicembre il fatturato reale del cliente, conseguentemente non ha gli strumenti per  fare conteggi previsionali. La comunicazione dell’importo avviene sempre sulla base della normativa fiscale, a tutela del Cliente; il Cliente però all’atto della comunicazione può far presente la propria situazione e quindi vi sarà una successiva analisi da parte dello Studio. 

– so per certo che chiuderò il 4 trimestre a credito (iva acquisti > iva vendite, oppure acquisto auto per gli agenti….) devo versare l’acconto Iva ? NO , chiudendo il 4 trimestre a credito non c’è obbligo di versare l’acconto….in questo caso il Cliente avvisa lo Studio che provvederà a cancellare l’acconto.

– l’acconto è di euro 1000,00 , se io verso solo 300,00, il ravvedimento devo farlo su 1000,00 ? NO, il ravvedimento si fa solo sulla differenza, quindi si verseranno sanzioni ed interessi  su 700,00

– l’acconto era di 1000,00 ma non ho versato nulla,  e il 16 Marzo dell’anno successivo  ho 2.500,00 di iva da versare per il 4 trimestre, cosa succede? Faremo il ravvedimento dell’acconto iva (quindi ravvedimento su 1.000,00) entro il 16 Marzo  , e al 16 Marzo  verseremo la differenza, 2.500,00 – 1000,00 (acconto) = 1.500,00

– mi avete comunicato che NON devo versare l’acconto iva, ma io nel IV trimestre ho emesso parecchie fatture, perchè ? Perchè come spiegato sopra, l’acconto iva NON è un dato che deriva dalle registrazioni che noi facciamo , ma dalla liquidazione del  4 trimestre dell’anno precedente (dato da cui si parte per il conteggio) , al lordo dell’acconto eventualmente versato, ed evidentemente quel IV trimestre chiudeva a credito.

– non mi avete comunicato nulla, perchè ? Perchè normalmente gli Studi non avvisano i Clienti che non devono versare l’acconto, in tal modo si riesce a dare priorità a chi è costretto a versarlo. 

-ho poca disponibilità economica, devo sapere subito l’importo dell’acconto iva, è possibile?  In caso di necessità lo Studio può effettuare il previsionale in qualsiasi momento , verificando il IV trimestre dell’anno precedente e calcolando manualmente l’acconto dovuto.

CIRCOLARE ESPLICATIVA: rf261_secondo_acconto_delle_imposte